La legge nautica italiana

  • 9 Dicembre 2023

La Legge italiana sulla nautica è disciplinata dalle seguenti normative e disposizioni:

Legge 172 del 8/7/2003: Questa legge costituisce il fondamento della normativa sulla nautica in Italia. È stata integrata successivamente dal "Codice della Nautica da diporto," emanato con Decreto 171 del 18/07/2005. Questo codice incorpora alcuni aspetti della normativa comunitaria derivante dalla Direttiva 2003\44\CE.

Decreto 146 del 29/7/2008: Questo decreto è stato emanato come regolamento di attuazione al Codice della Nautica da diporto. Sebbene definisca alcune disposizioni pratiche, non completa interamente la riforma prevista nel Codice. Alcune questioni, come i nuovi programmi di esame per le patenti nautiche, restano da definire.

L'obiettivo di queste normative è fornire regole e direttive per l'esercizio dell'attività nautica, sia a fini ricreativi che commerciali. Inoltre, intendono garantire la sicurezza in mare e l'adeguata formazione degli operatori.

La nautica da diporto, come definita dal Codice della Nautica, riguarda la navigazione effettuata a scopo ricreativo, sportivo o non a fini di lucro. Tuttavia, il codice permette l'utilizzo di unità da diporto a fini commerciali, come il noleggio (charter) e la locazione, l'insegnamento della navigazione e attività sportive come la subacquea. Le unità da diporto vengono classificate in base alla loro lunghezza:

  • Natanti: unità con lunghezza pari o inferiore a 10 metri.

  • Imbarcazioni: unità con lunghezza compresa tra i 10 e i 24 metri.

  • Navi: unità con lunghezza superiore ai 24 metri.

    Il Codice prevede anche norme specifiche per unità particolari come i Tender, le Moto d'acqua, le Tavole a vela, ecc.

    Tutte le imbarcazioni e le navi devono essere obbligatoriamente iscritte ai "Registri delle unità da diporto" (R.I.D.). I natanti possono essere iscritti volontariamente, ma diventano automaticamente imbarcazioni quando si registrano. Questi registri sono gestiti da diverse autorità, tra cui le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali Marittimi e gli Uffici Provinciali della ex Motorizzazione Civile (MCTC). Durante l'iscrizione, vengono rilasciati documenti importanti, tra cui:

  • Licenza di navigazione: Questo documento certifica l'idoneità dell'imbarcazione alla navigazione in base alla categoria di progettazione (per le unità marcate CE) o alla certificazione dell'ente tecnico (per le unità non marcate CE). La licenza di navigazione non ha una data di scadenza specifica ed è rinnovata solo in casi particolari, come il cambio del nome dell'imbarcazione o modifiche significative.

  • Certificato di sicurezza: Questo certificato attesta la conformità dell'unità da diporto alle disposizioni del regolamento vigente in materia di sicurezza (Decreto 478 del 5/10/99). Per le unità non marcate CE, il certificato di sicurezza può essere ottenuto solo dopo un'ispezione da parte del RINa (Registro Italiano Navale aeronautico) ed ha validità limitata. Deve essere rinnovato quando scade, presso gli Uffici Marittimi o Provinciali della ex MCTC.

    Le unità registrate ricevono una vera e propria matricola, costituita da una sigla e un numero di identificazione (ad esempio, RM 411C), che deve essere obbligatoriamente riportata in altezza di 20 cm sulle fiancate dello scafo (sulla fiancata di dritta a prua e sulla fiancata di sinistra a poppa).

    La navigazione delle imbarcazioni è regolata in base a diverse categorie di progettazione con marchio CE:

  • Categoria A (navigazione senza limiti): Senza restrizioni sulla distanza dalla costa o sulle condizioni meteo.

  • Categoria B (navigazione d'altura): Limite massimo definito dalla condizione di Mare Agitato (vento fino a forza 8 e onde fino a 4 metri).

  • Categoria C (navigazione litoranea): Limite massimo definito dalla condizione di Mare molto mosso (vento fino a forza 6 e onde fino a 2 metri).

  • Categoria D (navigazione in acque interne): Navigazione solo in acque protette, con vento fino a forza 4 e onde fino a 0,3 metri.

Le unità non marcate CE possono continuare a navigare senza restrizioni nel caso delle imbarcazioni o entro 6 miglia dalla costa nel caso dei natanti. I natanti possono navigare fino a 12 miglia dalla costa se possiedono un certificato di omologazione e una dichiarazione di conformità rilasciati dal costruttore o un'attestazione di idoneità da un organismo tecnico notificato (come RINa o Istituto Giordano). Per le unità cancellate dai registri delle unità da diporto, è richiesto un estratto del registro che attesti l'abilitazione alla navigazione senza limiti.

Per quanto riguarda i Tender, che sono natanti ausiliari utilizzati come supporto per un'unità principale, possono navigare entro 1 miglio nautico dalla costa o dall'imbarcazione madre. Devono esporre una matricola identificativa sulle fiancate. La documentazione da tenere a bordo dei Tender è simile a quella prevista per gli altri natanti, inclusi i dispositivi di salvataggio individuali come le cinture di salvataggio e i salvagenti anulari con cima regolamentare.

In breve

  • Legge italiana nautica: Legge 172/2003, Codice Nautica, Decreto 146/2008.
  • Obiettivo: Regole e sicurezza per attività nautica ricreativa e commerciale.
  • Classificazione unità: Natanti, Imbarcazioni, Navi.
  • Registrazione obbligatoria ai Registri delle unità da diporto.
  • Navigazione regolamentata da categorie di progettazione e certificati.
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